QUANDO

La Denuncia di Inizio attività è regolamentata dagli articoli 42 e seguenti della L.R. 12/2005 nonché dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001.

In Lombardia è alternativa al permesso di costruire, fatta eccezione per gli interventi assoggettati in via principale a Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA.

Inoltre non può essere utilizzata per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52, comma 3-bis, della L.R. n. 12/2005 (cambi destinazione d’uso finalizzati alla creazione di luoghi di culto e centri sociali) assoggettati unicamente al permesso di costruire.

La denuncia di inizio attività non è soggetta a bollo ma è soggetta ai diritti di segreteria e al contributo di costruzione (oneri e quota sul costo di costruzione, salvo i casi di esenzione).



QUANDO

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è prevista dall’art. 19 della Legge 241/1990 (e vale anche per altre attività, non solo quella edilizia) e dall’art. 22 del D.P.R. 380/20015.

Interventi assoggettati a SCIA in via principale.
Tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 380/2001, più precisamente:
- interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001,
- interventi di restauro e di risanamento conservativo,
- interventi di ristrutturazione edilizia non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001;
Inoltre:
varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D.L.vo 42/2004 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire (art. 22 comma 2 D.P.R. 380/2001).

Interventi assoggettati a SCIA in alternativa al permesso di costruire:
– interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.L.vo 42/2004.
– gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi o di ricognizione di quelli vigenti;
– interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

La segnalazione di inizio attività non è soggetta al bollo. Nel comune di Urago D’Oglio non è soggetta ai diritti di segreteria e, salvo casi particolari, non è soggetta al contributo di costruzione (oneri e quota sul costo di costruzione).



QUANDO

Il Permesso di costruire è regolamentato dagli articoli 20 e seguenti della L.R. 12/2005 e dagli articoli 10 e seguenti del D.P.R. 380/2001.

Può essere richiesto per tutti gli interventi edilizi, tranne quelli soggetti in via principale a Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA.

In Lombardia è obbligatorio per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52, comma 3-bis, della L.R. n. 12/2005 (cambi destinazione d’uso finalizzati alla creazione di luoghi di culto e centri sociali).

Il premesso di costruire è soggetto al bollo (anche la domanda), ai diritti di segreteria e al contributo di costruzione (oneri e quota sul costo di costruzione, salvo i casi di esenzione).



QUANDO

Il Certificato di Destinazione Urbanistica è previsto dall’art. 30 del D.P.R. 380/2001.

Deve essere allegato agli atti tra vivi aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni. La disposizione non si applica quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Certificato di Destinazione Urbanistica è soggetto al bollo (anche la domanda), e ai diritti di segreteria (salvo i casi di esenzione).



QUANDO

La comunicazione edilizia senza progetto (per privati) era prevista dall’art. 6 comma 2 lettere b) –c) – d) – e) del D.P.R. 380/2001 ma è stata abrogata dall’art. 3 del D.L.vo 222/2016.

Tuttavia, se di interesse per il cittadino, per esempio ai fini fiscali, può essere utilizzata per i seguenti ulteriori interventi indicati nel comma 1 dell’art. 6 D.P.R. 380/2001 per i quali, in realtà, non servirebbe alcuna comunicazione (sarebbe attività edilizia libera):
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
e ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e quater) ) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
f) L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m3 (ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006).

La comunicazione di inizio attività non è soggetta al bollo e, nel comune di Urago D’Oglio, nemmeno a diritti di segreteria.



QUANDO

La comunicazione di inizio lavori asseverata è prevista dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001.

Inoltre è prevista dall’art. 119, comma 13-ter, del D.L. 34/2020, come modificato dall’art. 33 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 (Cila Superbonus) per gli interventi cd Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,

Può essere utilizzata per gli interventi non riconducibile all’attività libera, alla Segnalazione Certificata Inizio Attività e al Permesso di Costruire
Nel caso di CILA a lavori già iniziati e in corso di esecuzione, precisarlo nell’oggetto e allegare la ricevuta di pagamento della somma di 333,00 € prevista dall’art. 6 bis comma 5 del D.P.R. 380/2001.

La comunicazione di inizio attività non è soggetta al bollo ma è soggetta a pagamento dei diritti di segreteria di importo pari a 50,00€ come stabilito da Delibera di Giunta n. 10 del 03/02/2021.



QUANDO

L’attestazione di agibilità è regolamentata dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001.
E’ necessario quando si eseguono i seguenti interventi:
- Nuove costruzioni
- Ricostruzioni o sopralzi totali o parziali
- Interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici o degli impianti.

L’attestazione di agibilità non è soggetta al bollo e/o diritti di segreteria.



QUANDO

I Piani attuativi, Piani di Lottizzazione o Piani di Recupero sono regolamentati dagli articoli 8 comma 2 lettere e) ed e)bis, dall’art. 14 e dall’art. 46 della L.R. 12/2005 nonché dall’art. 13 della Legge 1150/1942. Inoltre possono essere prescritti da particolari norme del Documento di Piano e Piano delle Regole del P.G.T.

Negli ambiti interessati, generalmente ambiti di trasformazione, il rilascio dei permessi di costruire ovvero la presentazione delle denunce di inizio attività relativamente agli interventi contemplati dai piani attuativi, è subordinata all’approvazione del Piano Attuativo stesso e alla stipula della convenzione urbanistica.



QUANDO

Il Permesso di costruire convenzionato è regolamentato dagli articoli 36 comma 2 e 45 della L.R. 12/2005 e dall’art. 28 bis del D.P.R. 380/2001 nonché dagli specifici articoli delle N.T.A. del P.G.T..

E’ previsto nel caso di:
- Necessità di adeguamento delle opere di urbanizzazione (per esempio, parcheggi, allargamenti, servizi tecnologici ecc. ecc.).
- Casi specifici previsti dalle N.T.A. del P.G.T. (per esempio se si supera una certa superficie in caso di nuove costruzione o in ambiti particolari)



QUANDO

Il Permesso di costruire in sanatoria, o accertamento di compatibilità, è regolamentato dagli articoli 36 e 37 del D.P.R. 380/2001 e riguarda opere già eseguite.

Il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, può ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità, in misura pari a una volta.



QUANDO

Le autorizzazioni preliminari alla segnalazione o certificazione di inizio attività sono previste dall’art. 23 bis del D.P.R. 380/2001.

In sostanza è possibile chiedere allo sportello unico di acquisire le seguenti autorizzazioni per poi, una volta ottenute, presentare la DIA o SCIA o Comunicazione:
- autorizzazione paesaggistica per il vincolo del Fiume Oglio o Parco Oglio Nord (di competenza del Parco Oglio Nord)
- autorizzazione per fabbricati soggetti a vincolo architettonico (di competenza della Soprintendenza)
- parere ATS (se non autocerficicabile cioè se la verifica in ordine alla conformità igienico sanitaria comporta valutazioni tecnico-discrezionali)
- parere Vigili del Fuoco
- altri atti di assenso comunque denominati (che devono essere indicati nella richiesta)

Si ricorda che è comunque possibile presentare la DIA o SCIA o Comunicazione con contestuale richiesta di acquisizione degli atti di assenso. In questo caso l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso.



QUANDO

Il cambio di destinazione d’uso senza opere è regolamentato dall’art. 52 comma 2 della L.R. 12/2005. Deve essere conforme alle previsioni urbanistiche ed è soggetto esclusivamente a comunicazione dell’interessato al Comune.

Qualora la destinazione d’uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione.

I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire.



QUANDO

La denuncia delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica è prevista dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001 e va fatta al Comune ai sensi dell’art. 3 comma 83 della L.R. 1/2000 prima del loro inizio.



QUANDO

L'istanza o comunicazione generica può essere utilizzata nel caso di procedimenti generici non compresi tra quelli tradizionali.


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